Tassa di stazionamento
La tassa è stata abolita dalla legge di riforma della nautica e pertanto quanto segue è riportato solo al fine di documentazione storica.
1. Non sono soggette alla tassa di stazionamento le unità da diporto rientranti nella categoria dei natanti (unità da diporto fino a metri 7,50, se a motore, e a metri 10,00, se a vela). Per questo tipo di unità la tassa di stazionamento è stata abrogata dalla legge n. 488 del 23.12.1999 (Finanziaria 2000). Inoltre, non sono soggette alla tassa di stazionamento le unità da diporto possedute e utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini della prevenzione degli incidenti in acqua, dell'assistenza e del soccorso. In assenza di una normativa sulla disciplina del volontariato, il Ministero con circolare n. 262584 del 14.4.1997 (pubblicata nella G.U. 135/1997) ha fornito le opportune precisazioni per il riconoscimento del beneficio dell'esenzione dal pagamento della tassa di stazionamento per tali unità.
2. La tassa di stazionamento va pagata in relazione alla lunghezza f.t. (fuori tutto), riportata nella licenza di navigazione, quando l'unità staziona, naviga o sia ancorata in acque pubbliche (marittime o interne) anche se assentite in concessione a privati (porti turistici, darsene private ecc.). La ricevuta deve essere tenuta a bordo (non è previsto che debba essere esposta).
3. Il versamento va effettuato sul c.c.p. n. 21524004 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando gli appositi modelli CH8 bis meccanizzati a banda blu che riportano anche le istruzioni per la compilazione.
Nota: Ove presso gli uffici postali non fossero disponibili i bollettini c.c.p. meccanizzati (a banda blu) il versamento può essere effettuato utilizzando i normali bollettini; nella causale devono essere riportate le seguenti indicazioni: il numero e la sigla dell'Ufficio di iscrizione, la lunghezza f.t. in cm, la data di prima iscrizione ovvero l'anno di costruzione nonché se trattasi di unità a motore, vela con m.a. o motoveliero.
Tariffe (in vigore dal 1° gennaio 1995 aggiornate al 1.1.2000)
La tassa di stazionamento deve essere pagata quando l'unità da diporto staziona, naviga, o è ancorata in acque pubbliche, anche se assentite in concessione a privati.
Nella legge Finanziaria del 2000 il Governo ha introdotto delle modifiche anche alla tassa di stazionamento. Tutti i natanti sono stati esonerati dall'obbligo di pagare la tassa. Oltre ai natanti, non pagano la tassa di stazionamento:
- le unità da diporto a remi;
- le unità da diporto a vela (senza motore);
- gli apparecchi di salvataggio e i battelli di servizio (sui quali deve essere indicato il nome dell'imbarcazione cui appartengono)
- tutte le unità in secco;
Tariffe
La tassa di stazionamento, per le imbarcazioni e le navi da diporto, da quest'anno parte da un importo fisso di 360.000 lire, alle quali vanno aggiunte le seguenti somme:
- Per unità dai 7,5 ai 12 metri 1.500 lire al cm
- per ogni cm oltre i 12 m e fino ai 18 4.000 lire al cm
- per ogni cm oltre i 18 m e fino ai 24 6.000 lire al cm
- per ogni cm oltre i 24 m 8.000 lire al cm
La tassa va calcolata moltiplicando in maniera progressiva la lunghezza fuori tutto dell'imbarcazione per gli importi corrispondenti.
ESEMPIO: per una imbarcazione di 10 metri il totale da pagare è di 360.000 + (250 x 1.500) = 735.000 lire
La lunghezza è quella che risulta dalla licenza di navigazione.
Riduzioni
Le unità a vela con motore ausiliario pagano la metà dell'importo;
I motorsailer pagano un terzo in meno;
Tutte le imbarcazioni hanno diritto a una riduzione della tassa in base alla loro anzianità. La riduzione è del 15, 30, 45 per cento rispettivamente dopo i 5, 10 e 15 anni dalla data di prima immatricolazione. Se manca la data di prima immatricolazione (ad esempio per unità acquistate all'estero) la vetustà sarà calcolata a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'atto della compravendita o di costruzione.
Le stesse riduzioni si applicano solo ai natanti con particolari requisiti (vedere alla voce "natanti");
Imbarcazioni
Le imbarcazioni pagano la tassa di stazionamento annualmente, in un'unica soluzione. Il pagamento, se la barca è in acqua, deve essere fatto entro il 31 maggio di ciascun anno, o entro il giorno precedente la messa in acqua se successivo a tale data. Il periodo è riferito sempre all'anno solare.
Imbarcazioni declassate a natanti
Le imbarcazioni cancellate dai registri di iscrizione non pagano la tassa di stazionamento.
Modalità di pagamento
La tassa va pagata sulgli appositi bollettini pre-compilati presso le Poste o sul c/c postale n. 21524004 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Roma.
Nella causale occorre riportare le seguenti indicazioni: